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  • Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

Comunione ereditaria, diritto di prelazione e retratto successorio

L'art. 732 del codice civile impone al coerede, che vuol alienare ad un estraneo alla comunione ereditaria la sua quota di eredità o parte di essa, di notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.

Per prelazione si intende il diritto in capo a ciascun coerede di essere preferito, a parità di condizioni rispetto ad un estraneo alla comunione ereditaria, nel caso in cui un altro coerede intenda alienare la propria quota.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.

In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

La ratio della norma è impedire l'intromissione di estranei nei rapporti di successione.

Il retratto è il rimedio che potrà esperire il coerede leso laddove non venga rispettato il rigido formalismo legato alla procedura prelatizia.

Il diritto di riscatto si esercita mediante una dichiarazione unilaterale comunicata al terzo acquirente, applicandosi analogicamente al riscatto de quo le norme sul riscatto convenzionale di cui agli artt. 1500 e ss..

La forma del riscatto è libera, salva l'ipotesi in cui la quota riscattata comprenda immobili, nel qual caso sarà necessario far ricorso al formalismo cui vanno incontro tutti gli atti che abbiano ad oggetto diritti reali immobiliari.

Il diritto di riscatto si prescrive nel termine di dieci anni a partire dal momento in cui può essere fatto valere, ossia a far data dall'alienazione della quota.

A seguito dell'esercizio del retratto non si verifica un trasferimento della quota dal terzo estraneo al coerede retraente, bensì la sostituzione di quest'ultimo nella posizione del terzo retrattato.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16314/2016 ha chiarito che "il coerede può rinunciare al diritto di prelazione riconosciutogli dall'art. 732 c.c., non solo con riferimento ad una specifica proposta in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota e, in particolare, del prezzo, ma anche preventivamente, e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente, giacchè tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio".


Avv. Luigi Delle Cave


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