La delibera assembleare di approvazione della destinazione del cortile condominiale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, introduce una innovazione consentita ed è, pertanto, validamente approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 5, c.c., non essendo necessaria l'unanimità dei consensi. Essa perciò è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento di condominio, di natura non contrattuale, relative all'utilizzazione e ai modi di fruizione delle parti comuni. Per contro, la delibera che stabilisce l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all'interno di un'area condominiale, in quanto determinante una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, introduce una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c., ed è, pertanto, nulla. Ciò posto, il Tribunale ha rigettato il ricorso di alcuni condomini contro la deliberazione con la quale l'assemblea condominiale stabiliva l'uso turnario dei posti auto.
(Tribunale Roma sez. V, 27/03/2019, n.6505)
Avv. Luigi Delle Cave
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