Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che sussiste l'onere di contestare la veridicità delle singole operazioni registrate. Conformi Cass. n. 14686 del 06/06/2018 e n. 11269 del 15/06/2004. D'altro canto, va ricordato pure che la copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione della autenticità del documento - in tal senso v. tra le altre Cass. II civ. n. 1391 del 18/02/1985. Cfr. inoltre Cass. lav. n. 2117 del 28/01/2011, secondo cui in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. In senso analogo Cass. lav. n. 8998 del 3/7/2001).
Cfr. Cassazione civile sez. lav. - 27/07/2020, n. 15966
Avv. Luigi Delle Cave
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