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Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

Rispetto ad un debito ereditario, il coerede ha l'onere di eccepire di essere coobligato pro quota

In tema di pagamento di debiti ereditari l'obbligazione corrispondente è diversamente regolata nei rapporti interni tra i coeredi e nei rapporti verso i creditori.

Nei rapporti interni fra coeredi vale la regola contenuta nell'art. 752 c.c., il quale dispone che i coeredi rispondono del pagamento dei debiti già esistenti in capo al defunto in proporzione delle loro quote ereditarie.

I rapporti con i creditori sono invece regolati dal successivo art. 754, il quale ribadisce la regola della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusto il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), com'è pure indicato in materia di obbligazioni solidali e divisibili (artt. 1295 e 1314 c.c.).

La norma di cui all'art. 754 citato deve però essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (Cass. 5 agosto 1997, n. 7216).

Cfr. Cassazione civile sez. III, 31/03/2015, n.6431


Avv. Luigi Delle Cave

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