In ipotesi di pluralità di mediatori, il riconoscimento del diritto al compenso in favore del primo mediatore presuppone che il medesimo provi che la propria opera si sia posta in linea di continuità logico-causale con quella del secondo mediatore, in modo tale da poter ritenere che l'attività del secondo sia conseguenza di quella del primo, nell'ambito di una trattativa che possa dirsi logicamente unitaria. Ne consegue che il diritto alla provvigione in capo al primo mediatore va escluso quando ad una prima fase delle trattative, avviate con il suo intervento e non pervenuta ad un risultato positivo, segua la ripresa delle stesse per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, tale da potersi escludere l'utilità dell'originario intervento del mediatore ai fini della conclusione del contratto.
(Tribunale sez. I - Nocera Inferiore, 29/08/2019, n. 1030)
Avv. Luigi Delle Cave
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