L'obbligo del notaio di verifica e controllo non può circoscriversi in modo formalistico, e soprattutto, non può essere eluso l'obbligo informativo gravante sullo stesso.
Al riguardo, infatti, si è sviluppata una giurisprudenza della Suprema Corte direttamente pertinente e assolutamente chiara.
Va citata Cass. sez. 3, ord. 29 agosto 2019 n. 21775, la quale afferma che è obbligo del notaio per il rogito di compravendita immobiliare e, in parte, obbligo di buona fede oggettiva lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per conseguire il risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle c.d. "visure" catastali e ipotecarie per individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero.
Su questa linea la recentissima Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7185 dichiara che il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare deve compiere le attività preparatorie e successive necessarie per ottenere il risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi e integrativi della prestazione contrattuale "che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte".
Ancora, Cass. sez. 3, 16 marzo 2021 n. 7283 insegna che il notaio incaricato della redazione e dell'autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, "ma deve compiere l'attività necessaria per assicurarne serietà e certezza degli effetti giuridici e risultato pratico perseguito ed esplicitato" dalle parti, in quanto "contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e di consiglio"; in particolare deve "compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica"; e la sempre recentissima Cass. sez. 3, 15 febbraio 2022 n. 4911 ribadisce che il notaio incaricato di una stipula riguardante i diritti reali su immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, dovendo "compiere l'attività necessaria ed assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti", poiché il "contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio".
Cfr. Cassazione civile sez. III - 14/11/2022, n. 33439
Contattaci per una consulenza
Avv. Luigi Delle Cave
Via Roma, 3 Brusciano (Napoli)
Contattaci per una consulenza:
Tel. 338.9117705
E-mail:
studiolegaledellecave@gmail.com
Comments