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Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

Il vicino ha sempre il diritto di esigere la regolarizzazione della luce aperta sulla sua proprietà

Secondo la Giurisprudenza consolidata, l'apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 cod. civ., ed è soggetta al relativo regime. Nell'ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dall'art. 902 cod. civ., comma 2, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 cod. civ., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza.

In particolare, la regolarizzazione dell'apertura irregolare comporta la necessità di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall'art. 901 cod. civ. e cioè: l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza. L'inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene infatti sicura un'inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l'immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra; l'altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo vicino.

Con l'ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell'apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce è realizzata.


Avv. Luigi Delle Cave

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