In materia di immissioni moleste, va detto che la norma contenuta nell'art. 844 c.c. rappresenta un sistema sostanzialmente aperto che lascia all'interprete la verifica in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, se le immissioni debbano o meno ritenersi intollerabili. Il legislatore infatti non sanziona sic et simpliciter ogni forma di immissione (sonora, vibrazionale, olfattiva, etc.) ma solamente quelle che, in considerazione di ogni elemento e peculiarità specifica che differenzia ogni caso, superino la normale tollerabilità. Tale valutazione non ha carattere assoluto ma è relativa alla situazione ambientale in concreto verificata, che varia da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spet-tando al giudice del merito accertare in concreto se vi sia il superamento della normale tollerabilità. Nell'ambito di tale accertamento, il giudice del merito può utilizzare ogni elemento di prova, ivi comprese le presunzioni o le prove testimoniali (nei limiti in cui non comportino valutazioni soggettive), non essendo invece assolutamente necessario l'espletamento di prove tecniche.
( Corte appello sez. II - Palermo, 03/10/2019, n. 1946 )
Avv. Luigi Delle Cave
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