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In tema di tutela del marchio, il giudizio sulla confondibilità dei segni va compiuto in via globale

  • Immagine del redattore: Avv. Luigi Delle Cave  - Pomigliano d'Arco
    Avv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco
  • 18 gen 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 19 gen 2022

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore.

cfr. Cassazione civile sez. I, 13/12/2021 n.39764


Avv. Luigi Delle Cave

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