Con la sentenza n. 23737/2020 del 28/10/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha compiuto un interessante excursus sull'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.c.
Va premesso che, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.
L'accettazione tacita di eredità, in particolare, può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod.civ.
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità sono quindi privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi.
Tuttavia "la loro valutazione da parte del giudice del merito, al fine di escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità, non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità, non potendosi escludere che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito".
Per converso, la riscossione di un credito ereditario, come quello dei canoni di locazione di un bene ereditario, si configura, senz'altro, quale atto dispositivo ed integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ. (si veda anche Cass. n. 12327/1999 quanto alla riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al "de cuius" in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario).
Va, infine, osservato che l'accettazione tacita - in concrete circostanze - può avvenire anche mediante l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Avv. Luigi Delle Cave
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