La Corte di Cassazione, con Ord. Sez. 6 Num. 10929 Anno 2020, ha applicato il principio di diritto di cui all' art. 122 terzo comma cod. ass. laddove prevede che l'assicurazione non ha effetto, nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario (prohibente domino), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
Nella specie, la domanda proposta da Tizia e Caia, di risarcimento dei danni riportati al proprio fondo rustico a causa dell'incendio provocato dalla vettura di proprietà di Sempronio, assicurata con la compagnia Alpha, che aveva preso fuoco propagando le fiamme al loro terreno, veniva accolta in primo grado ma rigettata in appello nei confronti della compagnia di assicurazioni perché il veicolo non sarebbe stato dotato di copertura assicurativa operativa il giorno del sinistro, sulla base del citato disposto dell'art. 122 comma 3 cod. ass.
Il tribunale quale giudice d'appello ricostruiva la nozione di circolazione contro la volontà del proprietario affermando che a tal fine è necessario non solo che il proprietario manifesti il proprio dissenso alla circolazione del veicolo, ma anche che abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili dall'uomo medio perché ciò non accada.
Desumeva la prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la volontà del suo proprietario dal fatto che questi avesse denunciato il furto del mezzo.
Tuttavia, come evidenziato dalle ricorrenti c'è un salto logico nella parte finale della motivazione derivante dall'omessa considerazione di un fatto decisivo: premessa la corretta ricostruzione in diritto, il tribunale avrebbe dovuto dar conto delle circostanze di fatto che lo inducevano a ritenere che il fatto verificatosi fosse sussumibile nella fattispecie normativa indicata, e si collocasse di conseguenza fuori dalla operatività della garanzia assicurativa: mentre il provvedimento si limita ad affermare, nella parte iniziale della motivazione, che il proprietario aveva denunciato la sottrazione dell'auto, alla quale altri avrebbero dato fuoco in prossimità del fondo delle ricorrenti, ma non accerta quando questa denuncia sia intervenuta, in particolare se essa sia avvenuta il giorno stesso dell'incendio - come sostengono le ricorrenti facendo riferimento al documento prodotto in atti e debitamente richiamato, e del quale non si è tenuto conto, nel qual caso, a norma dell'art. 122 citato, la garanzia sarebbe ancora operativa - o in giorno precedente.
Di qui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di Omega in persona di diverso giudicante affinché questo eseguisse l'accertamento di questo fatto decisivo e ne tenesse conto nella sua decisione.
Avv. Luigi Delle Cave
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