Cassazione civile sez. II - 30/12/2016, n. 27530
"Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di diffida ad adempiere la parte intimante ha l'onere di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poichè la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercè formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (Cass. 8844/2001).
Anche nel merito, si osserva che l'impugnata sentenza ha accertato che nel caso di specie il notaio rogante era già stato indicato nel preliminare e la sua scelta non risultava ascrivibile ad una delle due parti, ma era stata dalle stesse concordata.
La diffida intimata dalla curatela fallimentare, dunque, pur in qualità di promittente alienante, avrebbe ben potuto e dovuto contenere, a differenza del caso in cui la scelta del notaio fosse spettata al promissario acquirente ed a questi interamente ascrivibile (Cass. 1898/2011), l'indicazione del giorno, dell'ora della stipula del definitivo presso il notaio prescelto, in un termine congruo, in ogni caso non inferiore a 15 gg., al fine di consentire l'adempimento del promissario acquirente e manifestare la propria concreta disponibilità alla stipula del definitivo.
La mancanza di tali circostanze, di luogo e di tempo, rende dunque del tutto generica ed inefficace la diffida, in violazione del dovere di collaborazione, concretantesi, nel caso di specie, nel predisporre quanto necessario affinchè la stipula del definitivo potesse in concreto avvenire nei termini indicati nella diffida."
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