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Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

La responsabilità della scuola per sinistro occorso all'interno dell'istituto ha natura contrattuale

In materia di sinistro occorso all'interno di un istituto scolastico, quanto al fondamento contrattuale della responsabilità ascritta all'amministrazione scolastica, va precisato che "l'inadempimento è fenomeno estraneo al profilo soggettivo della colpa perché riguarda quello oggettivo della mancata attuazione della regola contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione della prestazione".

Come è stato scritto, "la pretesa di affiancare al sindacato di inadempimento un ordine di valutazione imperniato sulla regola di condotta della diligenza equivale ad introdurre un secondo livello di normatività del tutto superfluo: l'obbligazione contiene già al suo interno i criteri di imputazione del danno da inadempimento, identificandoli nella mancata o inesatta attuazione del contenuto della prestazione". La diligenza ordinaria intesa come regola di adempimento costituisce una superfetazione, in quanto l'esattezza dell'adempimento va valutata sulla base del contenuto dell'obbligazione.

La colpa del debitore risiede dunque non nell'inadempimento, che è fenomeno oggettivo di mancata attuazione di una regola di comportamento (nella specie la vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso: cfr. Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9346), ma nel non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione. In tali limiti la colpa, a differenza dell'illecito aquiliano, non è fatto costitutivo della responsabilità, ma attiene alla conservazione della possibilità di adempiere. Il ruolo giocato dalla colpa ha dunque il suo fulcro non in sede di istituzione della responsabilità, ossia in diretta connessione con l'inadempimento, quanto piuttosto sul versante dell'esonero da essa ed è quindi tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento (art. 1218 c.c.).

La colpa non è misura o criterio di accertamento dell'inadempimento, ma piuttosto della imputabilità della causa, che ha reso impossibile l'adempimento.

Per converso, il caso fortuito e', nella responsabilità contrattuale, soggettivamente qualificato (impossibilità della prestazione derivante da causa "non imputabile"), a differenza che nel fatto illecito extracontrattuale, dove il caso fortuito si colloca non sul piano della imputazione ma in quello della causalità materiale (v. Cass. 01/02/2018, n. 2480).

Ciò si riflette sui parametri di valutazione della (im)prevedibilità e (in)evitabilità dell'evento, che comunque costituiscono nell'uno e nell'altro campo caratteri strutturali comuni del caso fortuito come causa di esclusione della responsabilità.

Mentre infatti in ambito extracontrattuale essi andranno valutati alla luce del criterio di regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante, secondo dunque una relazione probabilistica posta in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (caso fortuito oggettivo e valutato ex ante) (v. Cass. n. 2480 del 2018, cit.), in ambito contrattuale la valutazione sarà presidiata dal criterio soggettivo della diligenza in concreto esigibile secondo il parametro medio di cui all'art. 1176 c.c., comma 1, che è criterio di responsabilità, rilevante non ex ante ma ex post al momento del danno, ai fini dell'imputazione di quest'ultimo (casus = non culpa).

cfr Cassazione civile sez. III - 02/12/2021, n. 38089


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