Sebbene il pagamento del canone locatizio costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purchè essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. E, in effetti, l'art. 1460 c.c., prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 c.c., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata esistenti al momento della consegna, il che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inadempimento del locatore ai propri obblighi ed incide direttamente sulla fonte dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16917 del 25/06/2019; cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16918 del 9/05/2019; Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 22039 del 22/9/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8425 dell'11/4/2006; Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 11/2/2005).
Avv. Luigi Delle Cave
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