La sentenza della Cassazione civile n. 22026 del 31/10/2016 ha confermato il consolidato principio di diritto secondo cui non è sufficiente, per impedirne la nullità, la specifica sottoscrizione delle clausole c.d. vessatorie laddove risulti comunque assente un'adeguata tecnica redazionale.
L'art. 1341 c.c. afferma che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, "se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Al comma secondo del medesimo articolo si precisa che "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Orbene, l'esigenza di specificità e separatezza sottesa a detto ultimo comma non può ritenersi soddisfatta mediante il mero richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. n. 5733 del 29/02/2008).
Nella specie, erano state sottoposte a sottoscrizione separata, effettuata sul fronte del modulo contrattuale, tutta una serie di clausole stampate sul retro del modulo, con rinvio al retro del modulo per la lettura del significato di ciascuna di esse e senza la specificazione sintetica del loro contenuto accanto alla indicazione meramente numerica.
Avv. Luigi Delle Cave
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