L'autorizzazione del giudice tutelare - prevista dall'art. 320 c.c. - è necessaria unicamente per il compimento, da parte del genitore esercente la potestà, di atti di straordinaria amministrazione dispositivi del patrimonio del minore e non, quindi, per proporre una domanda di reintegrazione del patrimonio del minore stesso (nella specie azione di danni nei confronti della struttura sanitaria ove era stata ricoverata la madre del minore), atteso che una tale domanda si palesa ex se vantaggiosa per il rappresentato.
(Cassazione civile sez. III - 08/01/2020, n. 122)
Avv. Luigi Delle Cave
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