La dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante tre passi logici consecutivi:
a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta);
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia; concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
Con specifico riferimento alla notifica del precetto fondato su un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex post dell'efficacia esecutiva di cui era privo, il Tribunale ha correttamente ricostruito la fattispecie astratta.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:
a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
b) deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
c) deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654 c.p.c., comma 2);
d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480 c.p.c., comma 2).
Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge; tutte, pertanto, compongono lo schema legale astratto dell'atto di precetto.
Tali principi sono pacifici nella giurisprudenza di questa Corte da tempi remoti: in tal senso si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 16/05/1968, Rv. 333242 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 843 del 15/03/1969, Rv. 339186 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 11/11/1969, Rv. 343920 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1975 del 20/06/1972, Rv. 359093 01, fino alle più recenti Sez. 3 -, Sentenza n. 24226 del 30/09/2019, Rv. 655175 - 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4705 del 28/02/2018, Rv. 647433 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 - 01.
Per quanto attiene all'accertamento della fattispecie concreta, esso non è oggetto di contesa tra le parti: è pacifico che il precetto non contenesse la data in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo. Quel che tuttavia è mancato, nella sentenza impugnata, è stata l'indagine richiesta dall'art. 156 c.p.c., comma 3: e cioè stabilire se il precetto, nonostante la suddetta mancanza, potesse nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.
Va premesso che il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo era preordinato è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: e al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento.
Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, e privo dell'indicazione della data di notifica di quest'ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perchè non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perchè il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze.
Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo.
Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987, Rv. 454790 - 01, secondo cui l'erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall'art. 480 c.p.c., comma 2, non determina la nullità del precetto, "qualora l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)". Nella ampia e dotta motivazione di quella sentenza, cui il Collegio intende dare qui continuità, si osserva: "gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sè, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sè stante, avulso dallo scopo".
Tali principi furono in seguito ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge.
Il Tribunale, pertanto, in applicazione di tali principi, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell'atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.
Cfr. Cassazione civile sez. III - 28/01/2020, n. 1928
Avv. Luigi Delle Cave
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