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Immagine del redattoreAvv. Luigi Delle Cave - Pomigliano d'Arco

Responsabilità dell’appaltatore per vizi dell’opera

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progetti- sta o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori

(Corte appello sez. II - Roma, 01/08/2019, n. 5224)


Avv. Luigi Delle Cave


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