La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21730/20 dell’8 ottobre, ha confermato il principio secondo cui la disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile anche ai c.d. amministratori di fatto.
Invero "l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione".
Tuttavia la S.C. precisa che ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è pur sempre necessario che l'ingerenza nella gestione della società - lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali - riveli caratteri di "sistematicità e completezza".
Avv. Luigi Delle Cave
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