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Un chiamato all'eredita può acquistare la qualità di erede anche decorso il termine di prescrizione

La questione da affrontare in questa sede è se è se l'accettazione tacita dell' eredita, implicita nell'esercizio di un'azione in cui il chiamato fa valere un diritto ereditario (cfr. Cass. 6745/18, Cass. 22223/14), faccia acquistare al medesimo chiamato la qualità di erede pur se essa avvenga in epoca successiva al decorso del termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

Tale questione è stata risolta dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 3529 del 17.10.1969, con l'affermazione del principio che «Un chiamato all'eredita può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredita anche dopo il decorso del termine di prescrizione, quando nessuno degli interessati eccepisca l'estinzione per prescrizione del diritto di accettazione». L'eccezione di prescrizione, d'altra parte, non essendo rilevabile di ufficio (ex multis, Cass. n. 20147/13), soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale; donde l'inammissibilità di tale eccezione quando la stessa venga sollevata per la prima volta in appello, come correttamente rilevato dalla Corte capitolina.

Deve quindi darsi continuità all'arresto della Suprema Corte n. 3529 del 17.10.1969, affermando il seguente principio di diritto: Un chiamato all'eredita può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredita anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al primo comma dell'articolo 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione.

Cfr. Civile Sent. Sez. 2 Num. 12646 Anno 2020


Avv. Luigi Delle Cave

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