Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e come generalmente affermato in dottrina sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari, il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno. Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso (v. Cass. 04/03/2004, n. 4411).
Dall'evidenziata funzione del deposito cauzionale è stato poi desunto, in materia di locazione, che l'obbligazione del locatore di restituirlo sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell'immobile locato, di talchè, ove l'accipiens invece lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione (cfr. Cass. 15/10/2002, n. 14655).
Ma allo svincolo del deposito cauzionale, volontario o coattivo che sia, non può, in via di principio, essere riconosciuto effetto diverso e ulteriore rispetto alla perdita della garanzia liquida da esso rappresentata, costituendo conseguenza "disarticolata e disarticolante", avuto riguardo alla causa tipica dell'istituto di cui si discute, inferire sempre e comunque dalla sua dismissione l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, salvo che all'affermazione dell'obbligo di restituzione del deposito cauzionale si pervenga all'esito e per l'effetto dell'accertata rinuncia del locatore a far valere i suoi crediti, ovvero dell'accertata infondatezza delle relative pretese (v. Cass. 21/04/2010, n. 9442; 28/08/2009, n. 18791).
Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 05/07/2019), n.18069
Avv. Luigi Delle Cave
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